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Dal primo luglio la riforma fiscale introdotta con il “Decreto Milleproroghe” (Decreto legge 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10) ha cambiato il sistema di tassazione dei fondi comuni di investimento, unificando il regime fiscale per i prodotti residenti in Italia e quelli residenti in altri stati dell’Unione Europea.

I valori delle quote di tutti i fondi sono ora espressi al lordo delle imposte, ed è quindi molto più semplice confrontare i rendimenti tra prodotti italiani ed esteri, che risultavano rispettivamente sotto e sovrastimati in fase di mercato positiva.

 

Cosa cambia per l’investitore

Con il regime precedente la SGR prelevava direttamente l’imposta del 12,5% sull’incremento di valore della quota che via via si generava, mentre adesso il prelievo fiscale si è spostato dalle plusvalenze maturate in capo ai fondi a quelle effettivamente realizzate in capo all’investitore. La SGR, in qualità di sostituto di imposta, applica solo al momento del disinvestimento una ritenuta, sempre del 12,5%, sul risultato effettivamente realizzato al momento della distribuzione dei proventi, oppure del riscatto o della cessione delle quote possedute. L’investitore viene tassato dunque sui redditi che derivano dall’incremento di valore della quota tra la data dell’operazione di cessione o di rimborso e quella di acquisto o sottoscrizione. La ritenuta sarà applicata a titolo di imposta per la persona fisica, a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, società di persone residenti, società di capitali ed enti commerciali residenti, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti. Sono esenti dall’imposizione i soggetti esteri, purché fiscalmente residenti in uno Stato della cosiddetta white list, che comprende i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi dell’art. 168-bis del Tuir, i fondi comuni e le Sicav di diritto italiano, i fondi pensione, i fondi immobiliari e le gestioni individuali in regime gestito, le imprese di assicurazione limitatamente alle quote comprese negli attivi posti a copertura di riserve matematiche dei rami vita.

 

Il passaggio tra i due regimi

Per coordinare il passaggio tra i due sistemi di tassazione, la SGR a partire dal primo luglio, applica, in qualità di sostituto di imposta, una ritenuta del 12,5% sulla differenza, se positiva, tra il valore unitario della quota alla data del disinvestimento ed il costo medio di carico delle quote disinvestite. 
Per quando riguarda i fondi che si trovavano già nel portafoglio degli investitori al primo luglio, le nuove regole prevedono che il reddito di capitale sia calcolato assumendo come prezzo di carico il valore della quota al 30 giugno; il costo medio di carico sarà quindi modificato per effetto di sottoscrizioni successive a tale data e sarà calcolato in base al criterio del “costo medio ponderato”. Qualora la differenza tra il valore di cessione ed il costo medio di carico delle quote fosse negativo, si genererà una minusvalenza rappresentativa di un “reddito diverso”. Tali minusvalenze, oltre agli eventuali oneri accessori (commissioni di sottoscrizione e di rimborso, diritti fissi), potranno essere oggetto di compensazione con i risultati da capital gain realizzati sui rapporti di amministrazione e custodia titoli intestati allo stesso partecipante.
 

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Ersel